SOLUZIONI CRISI AZIENDALI
Con il servizio di Ristrutturazione debiti e Soluzione crisi Aziendali noi del Network Consulenti Aziendali D’Italia ti seguiremo dalla A alla Z per curare la ristrutturazione del tuo debito e/o sanare la tua Azienda in crisi.
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SOLUZIONI CRISI AZIENDALI
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QUANDO CHIAMARCI
1– Quando in azienda si evidenziano importanti cali di vendita e /o di margini
2– Quando si manifestano tensioni di liquidità e di cassa
3– Quando la società ha un alto livello di indebitamento bancario o erariale
4– Quando le banche riducono o revocano gli affidamenti
5– Quando ci sono gravi problemi strutturali, gestionali o organizzativi
6– Quando vi è un passaggio generazionale complicato
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***NEWS****
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA (DL 118/2021 - art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Si prevede un nuovo sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.
L’imprenditore dovrà richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.
Esito della “composizione negoziata” – Conclusione delle trattative (art.11) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
– contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
– convenzione di moratoria;
– accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
– omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n.267/1942).
In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art.67, co.3, lett. d, del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. 118/2021);
– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Piano di risanamento e test di solvibilità (art.3, co.1 e 2) – ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA
Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».
Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).
Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”.
Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.
Regime premiale (art.14) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.
Modifiche alla legge fallimentare (art.20) – ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021
Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.
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Soprattutto per quanto riguarda gli aspetti contrattuali ed economici, ti spiegheremo tutti i passi da seguire nell’espletamento del servizio e ti faremo firmare il contratto di consulenza per la ristrutturazione.
• All’inizio un imprenditore dotato di grandi capacità, amministrative, commerciali, leadership etc. trascina letteralmente l’azienda verso un rapidissimo sviluppo. La caratteristica di questa fase è che l’imprenditore passa il suo tempo a INNOVARE, FORMARE e COINVOLGERE I COLLABORATORI;
• Poi per ragioni sempre esterne come ad es. Liti famigliari, passaggi generazionali a favore di soggetti non dotati di capacità manageriali, una crisi di settore etc. l’azienda inizia a concentrarsi sul quotidiano e non dedica più tempo al futuro e quindi non innova e non forma più e non cura più il clima aziendale.
• Da qui in poi le cose peggiorano sempre, prima iniziano a verificarsi le prime perdite operative (i Ricavi non superano più i costi caratteristici).
• Le perdite operative drenano liquidità e l’azienda inizia ad indebitarsi, l’aumento dell’indebitamento provoca un aumento degli oneri finanziari che portano l’azienda in perdita di esercizio, a questo punto tutti sanno della crisi che diventa palese;
• Il susseguirsi delle perdite provoca il dissesto che poi conduce al fallimento.
TIPLOGIE DELLE AZIONI DI RISANAMENTO
1° LIVELLO DI CRISI: RISOLVIBILE CON INTERVENTI STRAGIUDIZIALI SENZA BISOGNO DI NUOVA LIQUIDITÀ
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà che ricorre quando l’azienda si trovi nell’impossibilità di pagare nelle scadenze prefissate.
Una crisi finanziaria di primo livello è sicuramente la meno grave e la più facile da gestire in quanto non si ha la necessità di ricorrere a nuove finanze o finanze esterne. In questo caso il risanamento avviene tramite:
Predisposizione di un piano di rateizzazione dei debiti verso fornitori senza che ciò comporti l’interruzione del rapporto con il fornitore;
Analisi della situazione debitoria bancaria che prevede le seguenti sotto fasi:
• Individuazione di possibili somme da richiedere a rimborso dell’Istituto (interessi ultralegali, Commissioni massimo scoperto ed anatocismo). Tali situazioni sono frequentissime soprattutto quando i rapporti bancari sono sorti prima del 2000;
Cass. Civ. Sez. I, dell’1/2/02, n° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, n° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/06/02, n° 9080, Cass. Civ. Sez. I del 1/10/02, n° 14091, Cass. Civ. Sez. I del 23/9/02, n° 13823
• Instaurazione di una trattativa con lo scopo di ristrutturare il debito a breve termine, spostando a lungo, in modo da migliorare l’equilibrio finanziario dell’azienda. In tale fase, se fossero individuati dei crediti verso la banca per interessi non dovuti e precedentemente pagati, verrebbe chiesta anche la loro compensazione
Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali anche attraverso l’utilizzo del piano di cui all’art. 182 Ter (concordato Fiscale);
Predisposizione di un piano industriale completo di piano di piano Marketing e Budget previsionale dello stato patrimoniale e del conto economico. Verrà anche implrementato il Cruscotto di Controllo.
Questi hanno la finalità di ristrutturare i processi aziendali in modo da restituire una redditività e soprattutto una capacità di generare flussi di cassa capaci di sostenere il NUOVO PIANO di RATEIZZAZIONE DEBITI e soprattutto di poter pagare AGEVOLMENTE gli impegni della nuova gestione corrente.
2° LIVELLO DI CRISI: RISANABILE CON INTERVENTI STRAGIUDIZIALI CON NUOVA LIQUIDITÀ E NECESSITÀ DI PIANI DI RISANAMENTO ATTESTATI EX ART. 67
In questo caso la soluzione della crisi necessita per forza di un ulteriore apporto di liquidità. Questa nuova finanza deve essere garantita da terzi finanziatori. Sono compresi anche i fornitori che si offriranno di continuare a rifornire l’azienda.
Il problema è che in questi casi i finanziatori non concedono credito, anche se assistito da garanzia, non tanto perché non si fidano dei piani di ristrutturazione ma perché hanno paura delle ipotetiche future azioni di revocatoria.
La nuova normativa, che ha l’intento di favorire la soluzione delle crisi, con l’obiettivo di non aggravare la crisi e permettere l’uscita da essa all’azienda, favorendo anzi, un contesto preparatorio a tale obiettivo diretto ad assicurare protezione o, quanto meno, meccanismi non sanzionatori ad una serie di atti, pagamenti o garanzie rilasciate in previsione di un risanamento aziendale caratterizzato da comprovate e ragionevoli previsioni asseverate da Professionisti.
L’art. 67, comma 3, lett d), testualmente dispone [non sono soggetti ad azione revocatoria]: “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’ esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettera a) e b) ai sensi dell’art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile”
Pertanto in questi casi si predisporrà, a cura di nostri professionisti abilitati il piano menzionato dall’art. sopracitato art. 67, in maniera tale da tranquillizzare tutti i terzi finanziatori che si impegneranno nel finanziamento .
Oltre che di nuova finanza probabilmente in questi casi sarà anche necessario richiedere una stralcio parziale di alcuni creditori. In particolare la fase di ristrutturazione si svolgerà nel seguente modo:
Predisposizione di un piano di rateizzazione dei debiti verso fornitori senza che ciò comporti l’interruzione del rapporto con il fornitore che dovrà continuare la fornitura necessaria allo svolgimento dell’attività futura. Ma il piano potrà prevedere anche lo stralcio, spesso con percentuali importanti, di alcuni debiti nei confronti di quei fornitori che magari non sono più strategici per il prosieguo dell’attività e di cui l’azienda potrebbe fare a meno in futuro;
Analisi della situazione debitoria bancaria che prevede le seguenti sotto fasi:
• Individuazione di possibili somme da richiedere a rimborso dell’Istituto (interessi ultralegali, Commissioni massimo scoperto ed anatocismo).
Tali situazioni sono frequentissime soprattutto quando i rapporti bancari sono sorti prima del 2000;
Cass. Civ. Sez. I, dell’1/2/02, n° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, n° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/06/02, n° 9080, Cass. Civ. Sez. I del 1/10/02, n° 14091, Cass. Civ. Sez. I del 23/9/02, n° 13823
• Instaurazione di una trattativa con lo scopo di ristrutturare il debito a breve termine, spostando a lungo, in modo da migliorare l’equilibrio finanziario dell’azienda. In tale fase, se fossero individuati dei crediti verso la banca per interessi non dovuti e precedentemente pagati, verrebbe chiesta anche la loro compensazione e molto probabilmente anche uno stralcio parziale dei debiti verso le banche.
Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali anche attraverso l’utilizzo del piano di cui all’art. 182 Ter (concordato Fiscale);
Predisposizione di un piano industriale completo di piano di piano Marketing e Budget previsionale dello stato patrimoniale e del conto economico è prevista l’implementazione del cruscotto di Controllo in Azienda.
Questi hanno la finalità di ristrutturare i processi aziendali in modo da restituire una redditività e soprattutto una capacità di generare flussi di cassa capaci di sostenere il NUOVO PIANO di RATEIZZAZIONE DEBITI e soprattutto di poter pagare AGEVOLMENTE gli impegni della nuova gestione corrente;
Asseverazione ex Art. 67 del Pino di Ristrutturazione da parte di un professionista abilitato in maniera tale da eliminare i rischi derivanti dalle possibili azioni revocatorie
3° LIVELLO DI CRISI: GRAVE MA RISOLVIBILE CON INTERVENTI GIUDIZIALI DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI TRAMITE PAGAMENTO PARZIALE DEI DEBITI FISCALI. SOSTANZIALMENTE SI STRALCIANO E SI RATEIZZANO I DEBITI ANCHE QUELLI FISCALI !!!
In questi casi la crisi ha raggiunto un livello di gravità molto alto che per il suo superamento si richiede l’intervento dell’autorità Giudiziale che è in grado di GARANTIRE PIENA LEGITTIMITA’ ALLA TRATTATIVA PRIVATISTICA INTERVENUTA IN PRECEDENZA. Infatti gli accordi privati fra azienda e creditori sulla sistemazione dei debiti con questa procedura sono soggetti al GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE da parte del TRIBUNALE che rende opponibile ai terzi l’accordo stipulato tra azienda e creditori.
Ma ATTENZIONE… non si tratta di una
PROCEDURA CONCORSUALE
L’art. 182 Bis L.F. infatti prevede che: “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti unitamente all’attestazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67….”
Con l’accordo di ristrutturazione dei debiti oltre ad avere la possibilità di ridurre la massa debitoria, anche senza il consenso di tutti i creditori, si può accedere, ED E’ L’UNICO CASO,alla Transazione Fiscale art.182 ter l.fall. consistente nel pagamento parziale dei debiti fiscali. Sostanzialmente si stralciano e si rateizzano i debiti fiscali !!!
Le fasi sono le seguenti:
Predisposizione di un piano di rateizzazione dei debiti verso fornitori senza che ciò comporti l’interruzione del rapporto con il fornitore che dovrà continuare la fornitura necessaria allo svolgimento dell’attività futura. Il piano potrà prevedere anche lo stralcio consistente di alcuni debiti nei confronti di quei fornitori che non sono ritenuti più strategici per l’azienda;
Analisi della situazione debitoria bancaria che prevede le seguenti sotto fasi:
• Individuazione di possibili somme da richiedere a rimborso dell’Istituto (interessi ultralegali, Commissioni massimo scoperto ed
anatocismo). Tali situazioni sono frequentissime soprattutto quando i rapporti bancari sono sorti prima del 2000;
Cass. Civ. Sez. I, dell’1/2/02, n° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, n° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/06/02, n° 9080, Cass. Civ. Sez. I del 1/10/02, n° 14091, Cass. Civ. Sez. I del 23/9/02, n° 13823
• Instaurazione di una trattativa con lo scopo di ristrutturare il debito a breve termine, stralciando parte del debito e spostando a lungo, in modo da migliorare l’equilibrio finanziario dell’azienda. In tale fase, se fossero individuati dei crediti verso la banca per interessi non dovuti e precedentemente pagati, verrebbe chiesta anche la loro compensazione e molto probabilmente anche uno stralcio parziale dei debiti verso le banche.
Dilazione e stralcio dei debiti fiscali e previdenziali godendo dell’istituto della transazione fiscale 182 Ter L.F.;
Predisposizione di un piano industriale completo di piano di piano Marketing e Budget previsionale dello stato patrimoniale e del conto economico è prevista l’implementazione del cruscotto di Controllo in Azienda.
Questi hanno la finalità di ristrutturare i processi aziendali in modo da restituire una redditività e soprattutto una capacità di generare flussi di cassa capaci di sostenere il NUOVO PIANO di RATEIZZAZIONE DEBITI e soprattutto di poter pagare AGEVOLMENTE gli impegni della nuova gestione corrente;
Asseverazione ex Art. 67 del Pino di Ristrutturazione da parte di un professionista abilitato;
Pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese;
Raccolta di almeno il 60% dei voti favorevoli dei creditori;
Contestuale richiesta, insieme alla pubblicazione, di OMOLOGAZIONE al Tribunale;
4° LIVELLO DI CRISI: CRITICA CON POSSIBILITÀ DI FALLIMENTO
Il quarto livello di crisi è sicuramente quello più critico ed in cui l’Azienda rischia di entrare nel fallimento. In queste situazioni non c’è la possibilità di procedere a degli accordi con i creditori continuando l’attività.
Queste fasi sono contraddistinte dai maggiori costi di procedura, legali, fiscali e dalla maggiore visibilità dei problemi aziendali all’esterno. In tali situazioni molto spesso l’unica soluzione è il concordato preventivo che è per gravità, l’ultimo istituto legislativo che è possibile utilizzare prima del fallimento. Qui le situazioni possono essere le più disparate e saranno i nostri professionisti a valutare se sussistono delle minime possibilità di salvaguardia del patrimonio aziendale e personale e caso per caso proporranno la soluzione migliore per l’azienda.
IL COSTO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio dovrà essere pagato in questo modo:
Circa l’1,5% del debito ristrutturato in rate mensili, in tanti mesi quanti ne occorreranno per fare la ristrutturazione, generalmente da 6 a 12 (esempio se l’importo dei debiti da ristrutturare sarà di €.1.000.000 il compenso sarà di €.15.000, e se la ristrutturazione dura 10 mesi dovrai pagare € 1.500 al mese).
Nel caso in cui il piano vada a buon fine è previsto un premio per il successo pari ad un’altro 1,5% del debito ristrutturato.
Quindi, nell’esempio di un debito da €.1000.000 da ristrutturare, dovrai pagare ulterioriori €.15.000. Il minimo della tariffa è di €.5.000
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