ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO: COS'E' VERAMENTE?
A partire dal 16 marzo 2019 è stato modificato l'art. 2086 del codice civile: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o...
Dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo art. 2086 secondo comma e dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, i Tribunali hanno fatto proprie le disposizioni sugli obblighi di dotare l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e hanno emesso le prime sentenze. In particolare la Corte di Cassazione con l’Ordinanza nr. 20389 del 28 settembre 2020, rispetto ad un caso in cui la società ricorrente invocava la forza maggiore, dovuta ad una crisi di liquidità legata alla congiuntura economica, quale causa del suo inadempimento per il pagamento delle imposte ricorda che, affinché, ci sia forza maggiore debbono esistere due elementi. Un elemento oggettivo, relativo a circostanze anomale ed estranee all’impresa; ed un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per l’azienda di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate. Ossia se l’azienda non è adeguata non può invocare nessuna causa di forza maggiore, poiché qualora lo fosse stata sarebbe stata in grado di prevenire le circostanze anomale.
Questa autorevole pronuncia si va ad aggiungere ad altre due pronunce: quella del Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019 e quella del Tribunale delle Imprese di Roma del 08 aprile 2020. Entrambe le pronunce fanno scaturire la condotta di mala gestio verso gli amministratori, con conseguente assoggettamento delle condotte all’art. 2476 e quindi alla responsabilità degli amministratori per i danni e i debiti creati alla società, quando non abbiano dotato l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
In particolare il Tribunale delle Imprese di Milano ha chiarito che “le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 secondo comma costituiscono una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (quindi anche da parte di altri soci) nonchè la conseguente revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario”.
La Sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma del 8 aprile 2020, già oggetto del già citato studio 7/2020 da Assonime, in sede cautelare, affronta il tema della responsabilità dell’amministratore di società anche per un profilo inerente l’adeguatezza degli assetti organizzativi adottati nell’impresa in attuazione di quanto prescritto sia dall’art. 2381 terzo comma e soprattutto dell’art. 2086 secondo comma. Il Tribunale delle Imprese di Roma pur rilevando un profilo di responsabilità in capo all’amministratore citato in giudizio, prende posizione favorevole all’applicazione di Business Judgment Rule anche ai fini della non sindacabilità delle scelte operate dagli amministratori in merito alla definizione degli assetti organizzativi dell’impresa, laddove questi risultino conformi a criteri di legittimità e di ragionevolezza. Quindi essendo la Balanced Scorecard riconosciuta, dalla prassi e dalla dottrina internazionale, un valido Business Judgment Rule, la sua adozione in azienda pone al riparo gli amministratori da qualsiasi responsabilità in merito agli obblighi di cui all’art. 2086 secondo comma e di cui all’art. 2381 terzo comma e ciò per stessa ammissione dei Giudici Romani.