AMMINISTRATORE SICURO
Servizio specializzato per la tutela dell'operato degli amministratori ai sensi degli obblighi imposti dall'art. 2086 c.c.
Se sei un amministratore di SRL o SPA:
- sei al corrente del fatto che dal marzo 2019 sei automaticamente responsabile di tutti i debiti sociali SE non attivi un corretto assetto organizzativo in grado di intercettare gli indizi di una crisi aziendale?
SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO DEL 19/10/2019
Il tribunale di Milano condanna per "Mala Gestio" gli amministratori di SRL che non hanno dotato l'azienda di un adeguato assetto ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE ai sensi dell'art. 2086 c.c. entrato in vigore dal marzo 2019.
DAL 16 MARZO 2019
L’art. 378 del codice della crisi, che modifica l’art. 2476 c.c. espone l’amministratore ad una responsabilità illimitata:
“gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Ciò significa che l’amministratore risponde nei confronti dei creditori sociali con il proprio patrimonio, quando il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
AMMINISTRATORI DI SRL RESPONSABILI DEI DEBITI SOCIALI DAL MARZO 2019
Con la presente è nostra intenzione renderla edotta sull’enorme modifica che è stata apportata alla responsabilità degli amministratori con l’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 del codice civile.
Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori sono responsabili delle obbligazioni sociali (cioè di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori) nel caso in cui l’azienda sia stata gestita senza un ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO.
Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori che non avranno dotato l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale così come disposto dal nuovo art. 2476.
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STUDIO LEGALE SCICCHITANO -AVV. NAPOLITANO
"È pertanto evidente, quindi, come la caratteristica principale delle S.r.l. disciplinata dall’art. 2462 c.c., secondo cui “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, sia stata fortemente ridimensionata dall’intervento legislativo in questione.
Infatti, secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, la sussistenza di un’autonomia patrimoniale perfetta (come quella prevista per le “società a responsabilità limitata”) dovrebbe essere, al contempo, mitigata dal riconoscimento ai creditori sociali della possibilità di esperire comunque l’azione di responsabilità verso l’organo rappresentativo della società.
Ne discende pertanto che, per effetto dell’innovazione introdotta dall’art. 378 del Nuovo Codice della crisi d’impresa, gli amministratori di una S.r.l. risponderanno con il loro patrimonio nei confronti dei creditori sociali."
STUDIO MANCINI - COMMERCIALISTI
"La responsabilità degli Amministratori
L’art. 378 del codice della crisi, che modifica l’art. 2476 c.c. espone l’amministratore ad una responsabilità illimitata:
“gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Ciò significa che l’amministratore risponde nei confronti dei creditori sociali con il proprio patrimonio, quando il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La responsabilità degli amministratori è indipendente dalle cause di crisi aziendale, che possono dipendere da molteplici fattori: perdita di un cliente strategico, difficoltà a incassare i crediti, contenziosi, ecc.; gli amministratori attraverso il controllo di gestione devono essere capaci di individuare tempestivamente i segnali di crisi e risolverli adottando anche misure di ristrutturazione. Se l’amministratore dimostra di avere messo in atto le misure volte al superamento della crisi viene esonerato da responsabilità civile e penale.
In conclusione, se da un lato il suddetto principio di responsabilità rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale già sussisteva ed era riconosciuto in via giurisprudenziale anche prima della descritta novella legislativa, d’altro lato risulta ampliato il ventaglio dei doveri facenti capo - anche nelle S.r.l. -
all’amministratore, la cui violazione, in rapporto di causalità con il pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, può comportare, in ultima analisi, la responsabilità patrimoniale e personale dello stesso amministratore.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori societari diventa personale senza adeguati sistemi di controllo
COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE DI SRL O SPA PER EVITARE LA RESPONSABILITA' PERSONALE?
COME SI FA A DOTARE L’AZIENDA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E/O MONITORAGGIO PER RILEVARE TEMPESTIVAMENTE INDIZI DI CRISI D’IMPRESA CHE POSSANO PORTARE ALLA PERDITA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE (CRISI O FALLIMENTO)?
L’UNICO STRUMENTO VALIDATO SCIENTIFICAMENTE E «APPROVATO» DAL MONDO ACCADEMICO E DALLA DOTTRINA E CHE RISPONDE A QUESTA ESIGENZA E’ DOTARE L'AZIENDA DI
UN CRUSCOTTO DI CONTROLLO BASATO SULLA BALANCED SCORECARD DI KAPLAN E NORTON
QUINDI L’AMMINISTRATORE CHE ADOTTA IL CRUSCOTTO DI CONTROLLO BASATO SULLA BALANCED SCORECARD DOTA L’AZIENDA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E/O MONITORAGGIO PER RILEVARE TEMPESTIVAMENTE INDIZI DI CRISI D’IMPRESA CHE POSSANO PORTARE ALLA PERDITA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE (CRISI O FALLIMENTO)
CONTESTUALMENTE VIENE SOLLEVATO DALLA RESPONSABILITA’ VERSO I DEBITI DELLA SOCIETA’
E SE L'AMMINISTRATORE NON FA NULLA?
SE L’AMMINISTRATORE NON METTE IN ATTO IL MONITORAGGIO PUO’ INCORRERE IN 2 RISCHI:
1) IL PRIMO QUELLO DI RISPONDERE CON IL SUO PATRIMONIO DEI DEBITI DELLA SOCIETA’
2) IL SECONDO E’ QUELLO DI POTER ESSERE FATTO DECADERE DAL RUOLO DI AMMINISTRATORE E «ACCUSATO» DI MALA GESTIO DA PARTE DEI SOCI DI MINORANZA (BASTA IL 10% DEL CAPITALE SOCIALE)
MA IL CODICE DELLA CRISI E’ STATO SOSPESO
SOLO LA PARTE CHE RIGUARDA la segnalazione all’OCRI, indicatori di allerta,...
SONO IN VIGORE DAL MARZO 2019 LA PARTE SUGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E L’OBBLIGO DI DOTARE L’AZIENDA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E/O MONITORAGGIO PER RILEVARE TEMPESTIVAMENTE INDIZI DI CRISI D’IMPRESA CHE POSSANO PORTARE ALLA PERDITA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE (CRISI O FALLIMENTO)
Le norme sono già in vigore dal 16 marzo 2019 poiché, nonostante le procedure di allerta non siano ancora entrate in vigore, il legislatore ha ritenuto opportuno predisporre le misure organizzative con adeguato anticipo rispetto all’attuazione del sistema di monitoraggio anche per consentire poi l’immediata operatività quando entreranno in vigore le norme che lo disciplinano [F. LAMANNA, Il Civilista: Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (I), Milano, Giuffré, 2019, 37.
AMMINISTRATORE SICURO LA SOLUZIONE "CHIAVI IN MANO"
SE PER TE E'IMPORTANTE METTERE AL RIPARO LA TUA RESPONSBAILITA' PERSONALE E I TUOI BENI E NON VENIRE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DEBITI DELLA SOCIETA' ECCO LA SOLUZIONE
ABBIAMO SVILUPPATO UN SERVIZIO CHE PERMETTE AGLI AMMINISTRATORI DI SRL DI ADOTATTARE PER LA PROPRIA AZIENDA IL CRUSCOTTO DI CONTROLLO BASATO SULLA BALANCED SCORECARD CHE DOTA L’AZIENDA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E/O MONITORAGGIO
L’AMMINISTRATORE CONTESTUALMENTE VIENE SOLLEVATO DALLA RESPONSABILITA’ VERSO I DEBITI DELLA SOCIETA’
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